Mandato d’Arresto Europeo – Il consenso e la consegna

Dalla disciplina per il Mandato d’Arresto Europeo prevista dall’art. 14, viene regolamentato l’ipotesi in cui l’interessato manifesti il consenso ad essere consegnato all’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato di cattura europeo.

Una volta accertato, da parte della corte di appello, che il consenso sia stato prodotto validamente, quest’ultima provvede con ordinanza (emessa senza ritardo, e comunque, non oltre dieci giorni, pena la perdita di efficacia della misura stessa ai sensi dell’art. 21) alla decisione sulla consegna, dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e l’interessato stesso se comparso.

I momenti in cui può essere presentato il consenso sono individuati nella fase di audizione del ricercato o in fase di convalida. Tuttavia, il consenso può essere presentato anche in un momento successivo.

Il consenso, tuttavia, può essere presentato anche in un momento successivo. Ma l’autorità giudiziaria dovendosi pronunciare non oltre dieci giorni da questo momento, può accadere che:

  1. un’udienza sia stata già fissata e, pertanto, la decisione verrà presa in udienza.
  2. non sia stata fissata l’udienza e pertanto ci vorrà un provvedimento di anticipazione dell’udienza.
  3. in caso di soggetto a piede libero il termine di dieci giorni non incide sullo status libertatis dello stesso.