Mandato d’Arresto Europeo – Le ipotesi di consegna obbligatoria

L’impostazione tradizionale dualista, fondata sulla sovranità statale, si espande nelle disposizioni convenzionali che richiedono la “doppia incriminazione”, in base alla quale il fatto per cui si chiede l’estradizione deve essere previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, dello Stato richiedente e di quello richiesto. A tal proposito può vedersi, ad esempio, il primo comma dell’art. 2 della Convenzione europea di estradizione del 1957. Tale principio è oggi superato dalla normativa sul mandato d’arresto europeo, che esce dalla logica della convenzionalità. Tuttavia, sebbene la legge italiana di recepimento preveda come regola la doppia punibilità del fatto (art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005), i casi di «consegna obbligatoria», cioè di deroga al principio in parola, sono molto numerosi, e pertinenti a vari aspetti della vita associata (art. 8)

Nell’elenco delle fattispecie delittuose figurano trentadue ipotesi di reato che vanno dal terrorismo alla partecipazione a un’organizzazione criminale, dalla corruzione alla frode, all’omicidio. Si tratta di un elenco di reati gravi e ad elevato tasso di antisocialità, ritenuti meritevoli di sanzione penale da parte di tutti gli stati membri, a prescindere dalle singole formule legislative utilizzate da ciascuno di essi per individuarli, descriverli e sanzionarli.

Al fine di una corretta applicazione dell’istituto di cui all’art. 8, il giudice, quindi, è chiamato ad effettuare una doppia valutazione: una avente ad oggetto i paradigmi di riferimento previsti dal codice penale, ed applicabili nei rapporti estradizionali non regolati dal mandato di arresto europeo; l’altro dettata dalla legge in esame, nell’ambito più ristretto di applicabilità territoriale del nuovo sistema di consegna delineato dalla decisione quadro.

Per quanto concerne i limiti edittali, ai fini dell’applicabilità dell’istituto, per il legislatore italiano esistono soglie edittali minime al di sotto delle quali non può essere accolta alcuna richiesta di cooperazione. Nei casi di consegna obbligatoria, il fatto deve essere punito con una pena detentiva ovvero con una misura di sicurezza privativa della libertà pari o superiore a tre anni. Nelle altre ipotesi, quelle in cui opera la doppia incriminabilità, la durata massima non deve essere inferiore a dodici mesi, nel caso di mandato esecutivo deve aver comminato una condanna non inferiore a quattro mesi.