La rogatoria

L’attività Giudiziaria può incontrare dei limiti durante l’espletamento delle sue funzioni.

I suddetti limiti sussistono in ragione dei “principi di Territorialità della Giurisdizione” e di “Sovranità Statale”. Quindi, ogni stato esercita in modo esclusivo lo jus imperii sulla propria comunità territoriale, ecco perché si rende necessaria una collaborazione dell’autorità giudiziaria straniera. Tale collaborazione avviene attraverso l’inoltro di una richiesta di assistenza, denominata “commissione di rogatoria” internazionale.

Sullo scenario Internazionale, nei rapporti intercorsi tra Paesi indipendenti e sovrani, è dunque possibile che uno stato si impegni a prestare aiuto per l’esercizio di attività giudiziarie cui sia interessato un altro Stato.

Alla luce di ciò, la rogatoria internazionale può essere definita come una richiesta di assistenza giudiziaria per il compimento di attività probatorie o altre attività comunque collegate ad esigenze di un procedimento penale in corso.

Tuttavia la collaborazione interstatuale può avvenire anche con modalità diverse rispetto all’assistenza di tipo “rogatoriale”. Ovvero, effettuata in presenza di una formale richiesta, con l’impiego di propri organi e secondo determinate procedure, in un contesto convenzionale.

Infatti, può accadere che uno Stato “tolleri” che nel suo territorio organi di altro stato compiano direttamente tutti o alcuni degli atti esperibili con rogatoria.