Informazioni ed accertamenti integrativi sulla procedura di consegna

Durante la fase del giudizio, la Corte di Appello, nella fase valutativa della consegna, potrebbe ritenere insufficiente la documentazione acquisita. A tal proposito, ai sensi dell’art. 16, la Corte può richiedere l’integrazione dei documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.

Tuttavia bisogna sottolineare che, l’integrazione del mandato passivo può essere disposta solo ai fini della verifica delle condizioni per la consegna della persona ricercata.

Infatti, qualora il supplemento istruttorio non incida direttamente su tale verifica, la Corte di Appello non è tenuta ad acquisire ulteriori informazioni.

Con tale disciplina viene data la possibilità, quindi, alla Corte di poter colmare non solo le eventuali lacune del mandato passivo, ma viene data la possibilità anche di richiedere allo stato l’emissione di informazioni supplementari (es. informazioni utili alla valutazione dei motivi del rifiuto).

Dal punto di vista degli effetti, cosi come previsto dall’art. 17 co 2, bisogna evidenziare che la richiesta di informazioni integrative comporta un prolungamento automatico del termine ordinario di sessanta giorni per la decisione sulla consegna. Tale termine, decorre dalla data in cui la richiesta è pervenuta all’autorità straniera di emissione, ed il decorso non influisce sull’esito della decisione di consegna. L’apposizione di tale termine, ha lo scopo di limitare il potere discrezionale dell’autorità giudiziaria Italiana di differire la decisione.

Qualora la documentazione integrativa richiesta viene trasmessa all’autorità Giudiziaria in maniera incompleta, la Corte di Appello, in tale ipotesi, sarà chiamata ad effettuare una decisione rebus sic stantibus, ma non necessariamente di rigetto.