La procedura di consegna “attiva”, si concretizza quando l’autorità giudiziaria Italiana emette un mandato per ottenere da uno Stato la consegna di un soggetto destinatario di una misura cautelare restrittiva o condanna passata in giudicato.
Tuttavia, la procedura di consegna attiva, risulta semplificata rispetto a quanto previsto per la procedura di consegna passiva.
- Sotto il profilo della competenza, la richiesta è effettuata dal Giudice che ha applicato la misura della custodia in carcere. Diversamente, nell’ipotesi di esecuzione della sentenza di condanna, la competenza spetta al Pubblico Ministero presso il Giudice dell’esecuzione.
- Mentre, per quanto concernono i presupposti, ai fini dell’esecuzione del mandato, vi è la necessità dell’emissione di una ordinanza cautelare di tipo custodiale, una ordinanza di misura detentiva, una sentenza definitiva di condanna o vi sia l’applicazione di una misura di sicurezza personale detentiva.
Altro presupposto concernano la pena. Nel caso di misura cautelare coercitiva, il limite di pena è quella dell’art. 280 CPP. Ovvero la pena massima edittale non inferiore a quattro anni nei casi di custodia cautelare e di tre anni per la detenzione domiciliare. Mentre, per le sentenze passate in giudicato, il limite di pena è superiore ad un anno (pena non sospesa).
Il terzo presupposto prevede che il destinatario del mandato sia un soggetto imputato o condannato residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell’unione Europea.
- Altro discorso va fatto per quanto concerne i contenuti essenziali del mandato. In maniera tassativa l’art. 30 prevede come requisiti: l’indicazione dell’identità e della cittadinanza del ricercato; nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente, estremi del provvedimento, senza la necessità di allegare la copia del provvedimento, descrizione del fatto e qualificazione giuridica, descrizione delle circostanze.