La competenza e presupposti della procedura attiva di consegna

La procedura di consegna “attiva”, si concretizza quando l’autorità giudiziaria Italiana emette un mandato per ottenere da uno Stato la consegna di un soggetto destinatario di una misura cautelare restrittiva o condanna passata in giudicato.

Tuttavia, la procedura di consegna attiva, risulta semplificata rispetto a quanto previsto per la procedura di consegna passiva.

  • Sotto il profilo della competenza, la richiesta è effettuata dal Giudice che ha applicato la misura della custodia in carcere. Diversamente, nell’ipotesi di esecuzione della sentenza di condanna, la competenza spetta al Pubblico Ministero presso il Giudice dell’esecuzione.
  • Mentre, per quanto concernono i presupposti, ai fini dell’esecuzione del mandato, vi è la necessità dell’emissione di una ordinanza cautelare di tipo custodiale, una ordinanza di misura detentiva, una sentenza definitiva di condanna o vi sia l’applicazione di una misura di sicurezza personale detentiva.

Altro presupposto concernano la pena. Nel caso di misura cautelare coercitiva, il limite di pena è quella dell’art. 280 CPP.  Ovvero la pena massima edittale non inferiore a quattro anni nei casi di custodia cautelare e di tre anni per la detenzione domiciliare. Mentre, per le sentenze passate in giudicato, il limite di pena è superiore ad un anno (pena non sospesa).

Il terzo presupposto prevede che il destinatario del mandato sia un soggetto imputato o condannato residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell’unione Europea.

  • Altro discorso va fatto per quanto concerne i contenuti essenziali del mandato. In maniera tassativa l’art. 30 prevede come requisiti: l’indicazione dell’identità e della cittadinanza del ricercato; nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente, estremi del provvedimento, senza la necessità di allegare la copia del provvedimento, descrizione del fatto e qualificazione giuridica, descrizione delle circostanze.