La sentenza: forma, presupposti e termini

La sentenza, che ha ad oggetto l’esecuzione del mandato di arresto Europeo, deve essere emessa nel termine dei sessanta giorni dall’esecuzione della misura restrittiva.

Dall’esecuzione della misura, e nel termine dei venti giorni dall’applicazione della stessa, viene fissata l’udienza, nelle forme previste dall’art. 127 cpp.

Nell’ipotesi in cui la sentenza non venga emessa nel termine dei sessanta giorni, l’art. 21 prevede che la persona ricercata sia messa immediatamente in libertà.

Tuttavia il termine opera in modo diverso qualora il soggetto godi di un’immunità. Infatti, ai sensi dell’art. 17 co 3, il termine comincia a decorrere solo a partire dal giorno in cui la Corte di Appello è stata informata del fatto che l’immunità non è più riconosciuta dall’ordinamento Italiano.

Una deroga, al termine dei sessanta giorni, può essere concessa nel caso di forza maggiore. In quest’ultima ipotesi la deroga non può, tuttavia, superare il termine di trenta giorni.

Qualora la decisione non pervenga entro il suddetto termine, le conseguenze interesseranno esclusivamente la misura cautelare, e non anche la decisione sulla consegna.